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ANIMALI IN CONDOMINIO
QUANTO AGLI ANIMALI IN CONDOMINIO, VANNO DISTINTI
ANIMALI DI PROPRIETA' E ANIMALI LIBERI IN QUELLA
CONDOMINIALE.
Animali di proprietà nella proprietà privata
In
sede condominiale, per stabilire se si possono tenere
animali nelle abitazioni, bisogna verificare la validità
delle clausole del regolamento che impongono il divieto
di tenuta degli animali. Secondo l'art. 1138, ultimo
comma, del Codice Civile, il regolamento non può di
regola menomare i diritti di proprietà e di godimento
spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della
proprietà esclusiva.
Sul punto la Cassazione si è così espressa (Cass. del
24/3/72 n.899):
a) Le norme del regolamento condominiale, che regolano
la capacità dei condomini sulle proprietà esclusive,
quindi anche la tenuta degli animali, se sono
precostituite dal costruttore o dall'originario unico
proprietario dell'intero edificio, devono essere
espressamente accettate dai condomini nel contratto di
acquisto o locazione o con altro atto separato.
b)Le norme del regolamento possono limitare il pieno
esercizio del diritto di proprietà nelle parti esclusive
dei singoli condomini solo se decise dall'Assemblea
Condominiale all'unanimità. Si renderà quindi necessaria
l'approvazione di tutti i condomini e basterà
l'opposizione anche di uno solo di essi perchè non possa
essere costituito ex novo il divieto di tenuta degli
animali.
c)Le disposizioni limitative contenute nel regolamento
condominiale a carico della proprietà esclusiva,
sopratutto in materia di tenuta degli animali, sono
valide se previste dal regolamento approvato
dall'assemblea condominiale, se siano trascritte nei
pubblici registri immobiliari e menzionate ed accettate
nei contratti di acquisto e di locazione.
Animali liberi nella proprietà condominiale
Le
leggi a tutela degli animali che vivono in stato di
libertà, hanno dettato norme precise in materia.
Gli animali liberi appartenenti allo Stato, che
maggiormente si trovano nelle aree condominiali comuni,
sono gli uccelli e i gatti.
La legge regionale del Lazio n.63 del 1988, riconosce al
gatto il diritto di territorio formulando un espresso
divieto di spostamento dei soggetti dai loro habitat
(art.13), inteso questo come il luogo dove i gatti
trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione,
identificando quindi il termine aree pubbliche e private
e di conseguenza anche i condomini.
Se ne deve concludere che la permanenza dei gatti nelle
aree condominiali, siano esse cortili, garage o
giardini, è da considerarsi assolutamente legittima,
alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi;
d'altro canto, al fine di escludere ogni sorta di
disturbo dei condomini, la legge prevede che i gatti
siano sterilizzati (quindi il loro numero sia tenuto
sotto controllo) e che siano nutriti nel rispetto delle
norme igeniche. |