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Cassazione Civile
Cod.Civ.Art.2052
In tema di
responsabilità per danni
cagionati da animali, il
fortuito non costituisce
l'unica ipotesi di
esonero da
responsabilità per il
propietario
dell'animale, giacchè
deve riconoscersi, a tal
fine, rilevanza
giuridica anche il fatto
colposo dello stesso
danneggiato, che col suo
comportamento atipico ed
imprevedibile si esponga
al rischio e lo renda,
per ciò stesso,
possibile in concreto.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità del
propietario di un
animale, non subisce
alcuna eccezione in
relazione alla specie
dell'animale
(applicazione
dell'ipotesi di danni
cagionati da cane da
caccia durante durante
l'esercizio venatorio ad
animali scambiati per
selvaggi.
Cod.Civ.Art.2052
Si prevede un'ipotesi di
responsabilità a
prevalente carattere
oggettivo a carico del
propietario
dell'animale, che ha
cagionato un danno.
L'impulso che determina
in un animale mansueto
un comportamento
dannoso, ancorchè
imprevedibile o
inevitabile, non
concreta l'ipotesi del
fortuito, necessaria per
escludere la
responsabilità del
propietario o
dell'utente dell'animale
stesso.
Cod.Civ.Art.2052
Il soggetto che abbia
ricevuto degli animali
in semplice custodia al
fine di condurli al
pascolo e li governi,
nell'ambito delle
mansioni conferitegli,
invece del propietario,
senza sottrarli alla
ingerenza di questo, non
esercita su di essi
l'uso di cui all'art.2052
Cod.Civ. e quindi, non
risponde in luogo del
propietario, dei danni
cagionati a terzi dai
medesimi animali.
Cod.Civ.Art.2052
In tema di
responsabilità del
propietario di animali
per danni da questo
prodotti a terzi, si
stabilisce una
presunzione assoluta di
colpa, che può essere
vinta dal propietario,
non con la prova di aver
usato la normale
diligenza nella custodia
dell'anmale, ma con la
prova del caso fortuito,
in quanto l'animale si
era liberato dalla
catena per essersi
questa attorcigliata al
suo collo. I giudici di
merito avevano escluso
il caso fortuito e la
suprema corte ha
condiviso tale giudizio.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità del
propietario
dell'animale, essendo
alternativa rispetto a
quella del sogetto che
ha in uso l'animale, è
esclusa in tutti i casi
in cui il danno sia
cagionato mentre
l'animale, in virtù di
un rapporto anche di
mero fatto, sia
utilizzato da altri,
anche con il consenso
del propietario, per la
realizzazione di un
interesse autonomo,ancorchè
diverso da quello che il
propietario avrebbe
tratto o di fatto
traeva.
Cod.Civ.Art.2052
La presunzione assoluta
di colpa a carico del
proprietario di animali
per danni da questi
prodotti a terzi, può
essere vinta soltanto
con la prova del
fortuito, ossia di una
causa estranea, non
imputabile ad esso.
Un'eventuale furto delle
bestie non è idoneo a
concretare un'ipotesi di
fortuito giuridicamente
rilevante se risulti che
le bestie erano lasciate
libere di vagare, perchè
la sottrazione non può
considerarsi in siffatte
circostanze un evento
straordinario e
assolutamente
inevitabile.
Cod.Civ.Art.2052
Perchè il comportamento
colposo del danneggiato
elida la presunzione di
colpa a carico del
propietario o
dell'utente
dell'animale, occorre
dell'anzidetto
comportamento colposo
assorba l'intero
rapporto casuale, ed il
relativo giudizio è
riservato
all'apprezzamento del
giudice di merito.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità per
danni cagionati da
animali, costituendo
espressione del
principio ubi comoda,
ibi et incommoda, fa
carico al propietario
dell'animale e si
trasferisce al terzo
solo se questi si serva
dell'animale e per il
solo tempo in cui lo ha
in uso: conseguentemente
il solo affidamento
dell'animale per ragioni
di custodia, di cura, di
governo o di
mantenimento, non
valendo a trasferire il
diritto di usare
dell'animale per trarne
vantaggi, non sposta a
carico del terzo la
responsabilità per danni
cagionati dall'animale
stesso.
Cod.Civ.Art.2052
In tema di danno
cagionato da animali, il
fortuito, quale causa di
esonero da
responsabilità, è
riferibile ad ogni
ipotesi in cui manchi
una qualsiasi ragione di
imputabilità giuridica
del danno al soggetto
avente la custodia e
l'utilizzazione
dell'animale e,
pertanto, è comprensivo
anche del caso della
colpa esclusiva del
danneggiato.
Cod.Civ.Art.2052
Cod.Pen. Art.672
In tema di "governo
degli animali" il nostro
ordinamento giuridico
fissa un principio
generale secondo il
quale il custode
risponde del danno
cagionato dagli animali
a lui affidati, se non
dimostri il fortuito, la
forza maggiore, il fatto
del terzo o dello stesso
danneggiato. Corollari
di tale principio sono
le disposizioni
specifiche del campo
pensale, contenute negli
artt.672 cod.pen.(omessa
custodia e malgoverno di
animali), 130 (esigenza
di un conducente per
ogni animale indomito o
periicoloso, oppure per
almeno due animali da
tiro, da soma o da
sella), 131 (adeguato
numero di guardiani,
quando si tratti di
armenti o greggi) del
codice stradale.
Pertanto coli che non
abbia assicurato la
diligente custodia di
una vacca (che non è
animale indomito o
pericoloso, nè da tiro,
da soma o da sella), non
risponde della
contravvenzione all'art,
130 codice stradale, nè
di quella dell'art. 672
codice penale. La omessa
custodia di una siffatta
bestia può costituire
solo in osservanza del
generale precetto di
prudenza.
Cod.Civ.art.2050 -
Cod.Civ.art.2052
D.P.R del 8/2/54 n.320
Art.83
Al fine di escludere
l'elemento di colpa, di
cui all'art. 672, primo
comma cod.pen.,
rappresentato dalla
mancaa adozione nella
custodia di un cane da
guardia non basta che
l'animale pericoloso si
trovi in luogo privato o
recintato, ma è
necessario che in tale
luogo non possano
introdursi estranei.
Cod.Civ.art.205-2052
Il gestore del maneggio,
in quanto propietario o
utilizzatore dei cavalli
che servono per le
esercitazione, è
soggetto, per i danni
subiti dagli allievi
durante le esercitazioni
eseguite sotto la
sorveglianza e la
direzione di
un'istruttore ed in
condizioni, quindi, che
privano il cavaliere
della disponibilità
dell'animale, alla
presunzione di
responsabilità di cui
all'art.2052 cod.civ., e
non a quella di cui
all'art. 2050 dello
stesso codice, a meno
che non si tratti di
danni conseguenti alle
esercitazioni di
principianti o di
allievi giovanissimi la
cui inesperienza, e
conseguente incapacità
di controllo
dell'animale,
imprevedibile nelle sue
reazioni se non
sottoposto ad un comando
valido, rende pericolosa
l'attività
imprenditoriale di
maneggio. |
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