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Cassazione Penale
Cod.pen.Art.727
La ragione
dell'incriminazione di
cui all'art.727 cod.pen,
va ricercata nella
ripugnanza che gli atti
di crudeltà verso gli
animali destano nella
comunità.Tali atti
contrastano con la
gentilezza dei costumi
e, se tollerati,
costituirebbero una
scuola di morale
insensibilità alle
altrui sofferenze.
Cod.pen.Art.727
Il reato di
maltrattamento di
animali, pur avendo
carattere commissivo in
ogni ipotesi, in quanto
consiste sempre in un
fatto contrario al
sentimento comune
tutelato dalla legge,
può commettersi sia
mediante azione (come il
più delle volte avviene)
sia mediante omissione
es.lasciando patire la
fame e la sete agli
animali.
Cod.pen.Art.727
In via di principio, il
reato di cui all'art.727
del cod.pen., in
considerazione del
tenore letterale della
norma (maltrattamenti) e
del contenuto di essa
(ove si parla non solo
di sevizie, ma anche di
sofferenze ed
affaticamento), tutela
gli animali in quanto
autonomi esseri viventi,
dotati di sensibilità
psico-fisica e capaci di
reagire agli stimoli del
dolore, ove essi
superino una soglia di
normale tollerabilità.
La tutela penale,
dunque, è rivolta agli
animali in
considerazione della
loro natura. Le utilità
morali e materiali che
essi procurano all'uomo
devono essere assicurate
nel rispetto delle leggi
naturali e biologiche,
fisiche e psichiche, di
cui ogni animale, nella
sua specificità, è
portatore.
Cod.pen.Art.727
Commette reato chi senza
necessità sottopone
animali a torture, nel
caso in cui, anche per
colpa, si cagionino
all'animale delle
sofferenze senza
giustificato motivo,
offendendo il costume
sociale che, nei
rapporti con gli
animali, deve essere
improntato a un
sentimento di pietà e di
civile mitezza.
Costituisce pertanto
violazione della norma
citata, il fatto di
trasportare un cane nel
portabagagli
dell'autovettura
lasciando il coperchio
appena socchiuso e
facendo così soffrire il
cane per insufficenza
d'aria, sopratutto
quando l'ambiente sia
più o meno impregnato da
esalazioni di benzina.
Cod.pen.Art.727
In linea di principio
non può contestarsi la
liceità dell'allevamento
intensivo di bovini
(cosiddetto "in
batteria") ma non può
consentirsi che per
farvi luogo, si
oltrepassino allo scopo
di mera speculazione, i
limiti posti dalla legge
a tutela degli animali.
Integra, pertanto,
l'ipotesi di torture
inflitte senza necessità
l'allevamento di vitelli
in celle buie d a
temperatura elevata e
tanto strette da
impedire che essi
possano sdraiarsi per
riposare, consentendo
solo la possibilità di
piegare i ginocchi, non
potendosi considerare
necessità, l'interesse
dell'allevatore ad un
più rapido ingrassamento
delle bestie, evitando
altresì spese maggiori
per assicurare allo
stesso un ospazio più
ampio tale da
consentirne il decubito.
Il concetto di utilità
economica, può bensì,
postulare la necessità
di particolari sistemi
di produzione che
travalichino quelli di
uso normale e
tradizionale, ma a
condizione che con essi
non vengano violati
interessi penalmente
tutelati, come quelli
del sentimento etico di
umanità verso gli
animali.
Cod.pen.Art.727
Nell'ipotesi di atto di
crudeltà verso animali,
a differenza di quanto
avviene nelle ipotesi di
sottoposizione degli
animali a eccessive
fatiche o a torture la
legge non pone la
riserva della necessità,
perchè l'incrudelimento
presuppone
concettualmente
l'assenza di qualsiasi
giustificabile motivo da
parte dell'agente. Di
conseguenza il giudice
di merito che abbia
accertato un fatto in
cui si concretizza l'incrudelimento
verso gli animali, non è
tenuto ad indagare circa
la mancanza di
necessità.
Cod.pen.Art.727
Per la sussistenza della
contravvenzione di cui
all'art. 727 cod.pen.
nella ipotesi di
sottoposizione di
animali a fatiche
occorre che l'animale
sia sottoposto senza
necessità a fatica
eccessiva, tale cioè che
non sia sopportabile
senza naturale danno o
pericolo per l'animale
stesso.Esula, pertanto,
dalla predetta ipotesi
il fatto del contadino
che, nel trasferirsi nel
luogo di lavoro, con un
carro agricolo trainato
da un mulo, si fa
seguire dal cane
costringendolo a
camminare ad andatura
normale sotto il carro,
legato con una
catenella, secondo una
consuetudine invalsa in
alcune zone del
Mezzogiorno.
Cod.pen.Art.727
La Convezione Europea
sulla Protezione degli
Animali nei trasporti
internazionali, firmata
a Bonn il 12 luglio
1973, ratificata anche
dall'Italia, contiene
dei principi che devono
trovare applicazione
anche nei trasporti
nazionali: l'obbligo di
garantire "Acque e
alimentazionie" durante
il trasporto (art.6
punto 4); l'obbligo di
utilizzazione di "mezzi
adeguati" (art.9);
l'obbligo di impedire
"Deiezioni sugli animali
posti ai livelli
inferiori" nel caso di
sovrapposizione di
strutture (art.39)
Cod.pen.Art.727
L'art. 727 tutela
l'animale, come essere
vivente, da tutte quelle
attività dell'uomo, che
possano comportare
l'inflizione di un
dolore che superi la
normale soglia di
tollerabilità. Ne deriva
che se per necessità
deba essere data la
morte ad un animale, il
mezzo da usare deve
essere scelto tra quelli
idonei, ad evitare
inutili patimenti e a
non ingenerare
ripugnanza. Non presenta
tale carattere
l'uccisione realizzata
con uno o più colpi di
badile, sia perchè
siffatto metodo rivela
totale carenza di
comprensione verso le
bestie, sia perchè
determina ripulsa
nell'uomo che vi
assiste.
Cod.pen.Art.727
Nell'ipotesi di giudizio
per matrattamenti di
animali, è legittima la
costituzione di parte
civile dell'"unione
amici del cane e del
gatto", in persona del
suo presidente. A detto
ente è infatti
riconosciuto l'interesse
alla tutela di beni che
le norme penali
proteggono. Ne deriva
pertanto che ad esso
spetta la legittimazione
a far valere l'eventuale
danno prodotto dalla
lesione di detti
interessi.
Cod.pen.Art.727
La circostanza
aggravante di cui
all'art.61 n.1 cod.pen.
compatibile con il reato
di maltrattamento di
animali, in quanto nella
fattispecie tipica del
reato non rientra, come
elemento necessario, la
"futilità", indica la
sproporzione tra
l'azione compiuta ed il
motivo per il quale si è
agito, o la finalità che
si mirava a conseguire.
(Nella specie la Corte
ha ritenuto la
configurabilità
dell'aggravante, poichè
il motivo, che aveva
indotto l'imputato ad
uccidere un cane, era
stato quello di evitare
che la bestia potesse
eventualmente morire in
una cavità della sua
abitazione con tutte le
ovvie conseguenze;
finalità realizzabile
con l'opportuno
allontanamento
dell'animale). |
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