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Consigli per il
proprietario - Amici Animali |
Notizie di
maltrattamento ed incuria di animali sono segnalate
di frequente dai mass media e dalle associazioni
animaliste, mentre casi di abbandono di cani
aumentano soprattutto in prossimità dell'estate ed
innumerevoli sono quelli di violenza e di
addestramento di determinate razze alla lotta
cruenta per l'alimentazione delle scommesse
clandestine.
Interventi legislativi successivi, fino alla
legge 20 luglio 2004 n. 189 ed alla Ordinanza
del 27 agosto 2004 del Ministero della Salute,
hanno concretizzato una puntuale disciplina
concernente il divieto di maltrattamento degli
animali ed il loro impiego in combattimenti
clandestini od in competizioni non autorizzate,
nonché la tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressività di alcune razze canine, mentre
l'art. 727 del codice penale, anch'esso mutato
da tali interventi legislativi, ora si occupa
dell'abbandono di animali e della inadeguata
detenzione in condizioni incompatibili con la
loro natura.
Se avete notizie di
maltrattamenti di animali fate una denuncia
o segnalate il caso al comando stazione
Carabinieri più vicino.
Doveri dei
proprietari di cani
Vi riportiamo alcune
indicazioni generali e suggerimenti utili per i
proprietari di cani in merito alla detenzione,
all'obbligo di registrazione all'anagrafe
canina, al trasporto ed ai comportamenti da
tenere in caso di smarrimento degli stessi.
- Dovete
iscrivere il vostro animale all'anagrafe
canina gestita dal Servizio
Veterinario dell'A.S.L. competente per
territorio. Entro quattro mesi
dall'iscrizione all'anagrafe canina è
obbligatorio sottoporre l'animale alle
operazioni di tatuaggio sempre a cura
del Servizio Veterinario. Il tatuaggio è
obbligatorio per legge, è un segno di
riconoscimento indispensabile e
garantisce l'immediata identificazione
del cane in caso di smarrimento. E'
consigliabile dotare il cane di un
collare con una medaglietta con
l'incisione dei dati identificativi e
del recapito telefonico del
proprietario.
- Dovete
segnalare all'anagrafe canina, dove
l'animale è registrato, qualsiasi
variazione dovuta a smarrimento,
cessione definitiva, cambiamento di
residenza o morte.
- Se
tenete il cane all'aperto, è
consigliabile destinargli un adeguato
ricovero costruito con materiale
isolante ed impermeabilizzato in uno
spazio di opportuna ampiezza e di
condizioni igieniche idonee. Se è
indispensabile la detenzione alla catena
per motivi di sicurezza, dovete
garantirgli la possibilità di movimento
con una fune di una certa lunghezza.
-
Dovete fornirgli una alimentazione
quotidiana adeguata all'età e alle
condizioni fisiologiche.
[d]
- Potete
effettuare la limitazione di
cucciolate indesiderate solo tramite
pratiche veterinarie di contenimento
delle nascite.
-
Rispettate le aree dove è vietato
l'ingresso ai cani, come
supermercati, ospedali, cinema, etc.
-
Ricordate che i regolamenti comunali
stabiliscono precise norme di
comportamento per provvedere
all'immediata rimozione di residui
organici (apposita paletta a sacco).
Con la
pubblicazione della legge 20 luglio 2004 n.
189 sulla "Gazzetta Ufficiale" del 31 luglio
2004 è stato inserito nel codice penale un
apposito titolo, il IX bis, relativo ai
"delitti contro il sentimento per gli
animali", dove vengono definite delle
specifiche condotte illegali. In
particolare, vengono inseriti gli artt. dal
544-bis al 544-quinquies e modificato il 727
del codice penale, che si occupa ora solo
dell'abbandono e della mal custodia degli
animali. Vengono quindi sanzionati:
-
l'uccisione
di animali per crudeltà o senza
necessità (544-bis);
-
il
maltrattamento di animali quando per
crudeltà o senza necessità gli si
cagiona una lesione, o si sottopongono a
sevizie, fatiche o lavori insopportabili
per le loro caratteristiche etologiche
(544-ter);
-
l'utilizzo
di animali in spettacoli o
manifestazioni vietati dove vengono
operate sevizie, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, prevedendo
specifica aggravante se il fatto è
commesso nell'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto
o si verifica la morte dell'animale
(544-quater);
-
il
combattimento o competizioni non
autorizzate tra animali che possono
metterne in pericolo l'integrità fisica,
perseguendo sia chi li promuove,
organizza e dirige, sia chi li alleva o
li addestra per tali fini ed il
proprietario, in forma aggravata, se
consenziente (544-quinquies);
-
l'abbandono
di animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini alla cattività,
nonché la loro detenzione in condizioni
incompatibili con la loro natura (nuova
formulazione dell'art. 727 c.p.).
Viene inoltre
vietato l'utilizzo di cani e gatti per la
produzione od il confezionamento di pelli,
pellicce, capi di abbigliamento ed articoli
di pelletteria costituiti od ottenuti in
tutto o in parte dalle pelli o pellicce dei
medesimi, nonché commercializzare o
introdurre le stesse nel territorio
nazionale.
Esistono delle
regole precise per il trasporto degli
animali in viaggio stabilite dal Decreto
Ministeriale del 10 aprile 1969 sulla "Disciplina
sanitaria per l'importazione, l'esportazione ed
il transito degli animali a seguito dei
viaggiatori". In sintesi:
-
in auto,
per trasportare un solo animale (cane o
gatto) occorre sistemarlo nella parte
posteriore della vettura anche senza la
rete divisoria che in questo caso non è
obbligatoria ma è sempre consigliabile.
Se si trasportano due o più animali,
invece, questa si deve installare oppure
occorre tenere gli animali negli
appositi "trasportini";
-
in treno
;
-
in aereo,
i regolamenti per il trasporto degli
animali ed il costo relativo variano a
seconda delle compagnie aeree. I cani
guida per non vedenti vengono imbarcati
con il passeggero purché muniti di
museruola e guinzaglio.
Dal
1° ottobre 2004 è entrata
in vigore la nuova normativa
sanitaria dell'Unione
Europea che disciplina la
movimentazione tra i Paesi membri
dell'Unione europea dei cani,
gatti e furetti,
nonché l'introduzione e la reintroduzione di
tali animali, provenienti
da Paesi Terzi, nel
territorio comunitario. La nuova normativa
riguarda la movimentazione, senza alcun fine
commerciale, degli animali accompagnati dal
loro proprietario o da una persona fisica
che ne assume la responsabilità per conto
del proprietario durante il movimento.
Cani,
gatti e furetti
che viaggiano dall'Italia verso uno Stato
membro dell'Unione europea, diverso dalla
Gran Bretagna,
Irlanda, Svezia e
Malta, devono
essere muniti del
passaporto comunitario individuato
dalla decisione 2003/803/CE
della Commissione del
26 novembre 2003 e
identificati tramite un tatuaggio
chiaramente leggibile o un microchip in
relazione a quanto previsto dalla normativa
nazionale del Paese. Il passaporto,
rilasciato dal
Servizio Veterinario Ufficiale,
deve attestare l'esecuzione della
vaccinazione antirabbica e, se del caso, di
una nuova vaccinazione antirabbica in corso
di validità. Inoltre, per la movimentazione
verso la Finlandia è necessario il
trattamento preventivo per l'echinococco.
Se
il movimento avviene
verso la Gran
Bretagna, l'Irlanda,
la Svezia e Malta,
gli animali devono essere
muniti del
passaporto comunitario individuato
dalla decisione
2003/803/CEE del 26
novembre 2003 e identificati
esclusivamente tramite un microchip. Nel
passaporto deve essere attestata, da parte
del veterinario ufficiale o autorizzato
dall'Autorità competente, l'esecuzione della
vaccinazione nei confronti della rabbia e,
se del caso, di una nuova vaccinazione in
corso di validità, nonché dell'esame del
sangue da cui risultino anticorpi
neutralizzanti nei confronti del virus
contro la rabbia. In questi Paesi è vietato
introdurre cani e gatti di età inferiore ai
tre mesi.
Possono
essere movimentati dall'Italia
verso gli altri Paesi comunitari,
al seguito dei rispettivi proprietari o
responsabili, cani, gatti e furetti anche
non scortati dal passaporto conforme al
modello della decisione 2003/803/
CEE, a condizione che tali animali
siano accompagnati da un certificato
sanitario rilasciato da un veterinario
ufficiale prima del 1° ottobre 2004,
ancora valido con riferimento alla durata
dell'efficacia della vaccinazione nei
confronti della rabbia conformemente alle
istruzioni fornite dai laboratori di
fabbricazione, e attestante la sussistenza
di tutte le condizioni richieste dalla
normativa comunitaria.
In caso di
smarrimento:
-
trascorsi
due o tre giorni dalla scomparsa, dovete
presentarvi al Servizio Veterinario
della vostra A.S.L. per compilare un
modulo in cui saranno indicati i dati
relativi all'animale: tatuaggio, breve
descrizione dell'animale e data della
scomparsa;
- dopo la
denuncia al Servizio Veterinario è
consigliabile presentare una
segnalazione anche al Comando Stazione
Carabinieri più vicino ed al Corpo
Forestale dello Stato (se è presente in
zona), corredandola con un foglio
(meglio se preparato al computer) con
una foto del cane, il numero del
tatuaggio, la descrizione e i vostri
dati telefonici.
Le leggi
- Decreto
Ministeriale 10 aprile 1969 "Disciplina
sanitaria per l'importazione,
l'esportazione ed il transito degli
animali a seguito dei viaggiatori".
- Legge n.
281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in
materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo".
- Decreto
Legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998
"Attuazione della direttiva 95/29/CE in
materia di protezione degli animali
durante il trasporto".
- Legge n.
189 del 20 luglio 2004 "Disposizioni
concernente il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate".
Con la sua
pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale"
n. 281 del 2 dicembre 2005, è entrata in
vigore, con efficacia per un anno,
l'ordinanza del Ministero della Salute che
contiene provvedimenti per la tutela
dell'incolumità pubblica dal rischio di
aggressioni da parte di cani potenzialmente
pericolosi. La stessa vieta ogni tipo di
addestramento inteso ad esaltare la naturale
aggressività dei cani e quello finalizzato
ad esaltare il rischio di maggiore
aggressività di cani pitbull e di altri
incroci quali American Bulldog, cane da
pastore di Charplanina, cane da pastore
dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia
centrale, cane da pastore del Caucaso, cane
da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila
brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro
da presa canario, Perro da presa Mallorquin,
Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro
do alentejo, Rottwejler, Tosa inu.
L'ordinanza, inoltre, vieta qualsiasi
operazione di selezione o di incrocio tra
razze di cani con lo scopo di svilupparne
l'aggressività, nonché la sottoposizione di
cani a doping. I proprietari ed i detentori
di cani, analogamente a quanto previsto dal
Regolamento di Polizia Veterinaria, hanno
l'obbligo di applicargli la museruola o,
in alternativa, il guinzaglio quando si
trovano nelle vie o in altro luogo
aperto al pubblico, la museruola ed
il guinzaglio invece se condotti nei
locali pubblici e sui pubblici mezzi
di trasporto. Esiste inoltre l'obbligo
di stipulare una polizza di assicurazione
per la responsabilità civile, per danni
causati a terzi, per i proprietari dei cani
potenzialmente pericolosi ricompresi nelle
17 razze sopra indicate. Il provvedimento,
infine, individua le persone cui è vietato
acquistare, possedere o detenere i cani
rientranti nelle diciotto razze
potenzialmente pericolose: i minori di 18
anni; gli interdetti e gli inabili per
infermità; i delinquenti abituali o per
tendenza; i sottoposti a misura di
prevenzione personale o a misura di
sicurezza personale; chi ha riportato
condanna, anche non definitiva, per delitto
non colposo contro la persona o contro il
patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni; chi ha riportato
condanna, anche non definitiva, per i reati
di cui all'art. 727 (abbandono di animali),
544 bis- ter - quarter - quinquies del c.p.
e chi si è reso responsabile delle ipotesi
criminose previste dall'art.2 della legge 20
luglio 2004, n. 189.
Il 3 marzo 2009 è stata presentata in
conferenza stampa la nuova
Ordinanza, del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, per la tutela
dell'incolumità pubblica dall'aggressione
dei cani. Il provvedimento entra in
vigore il giorno della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e avrà efficacia per 24
mesi a decorrere da quella data. Per
conoscere i dettagli dell'Ordinanza, è
possibile consultare la pagina dedicata del
Ministero della Salute.
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