Mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali
Di Admin (del 30/07/2010 @ 18:26:44, in Legislazione, linkato 22 volte)
Venerdì 30 Luglio 2010 11:44


Le nuove regole per la sicurezza stradale si applicheranno solo dall'esodo per il week end di Ferragosto. E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale on line con la data del 29 luglio (Suppl. ord. n°171) la riforma del codice di sicurezza della strada approvata due giorni fa alla Camera. L'entrata in vigore del provvedimento, dopo la vacatio legis di 15 giorni, scatterà dal prossimo 13 agosto. Riportiamo, per la parte di interesse, l'art. 31 che nella versione definitivamente in vigore risulta essere:

Art. 31.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti  con danni ad animali)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285  del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i  seguenti:  «L'uso  dei predetti dispositivi  e'  altresi'  consentito  ai  conducenti  delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso  anche  per  il  recupero  degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di   istituto,   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  il  medesimo  decreto   sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un  animale  in gravi condizioni di  salute  puo'  essere  considerato  in  stato  di necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione che deve essere esibita, eventualmente  successivamente  all'atto  di controllo da  parte  delle  autorita'  di  polizia  stradale  di  cui all'articolo 12, comma 1».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo  n.  285  del  1992  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   «9-bis. L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o  piu' animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di  fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea  ad  assicurare  un  tempestivo intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno.

Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono  porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento  di soccorso. Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di una somma da euro 78 a euro 311».