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CODICE CIVILE DEI FATTI ILLECITI
Una
serie di norme civili hanno per oggetto gli animali. Si
tratta di articoli di legge prevedenti responsabilitą a
carico degli uomini aventi a che fare con le bestie.
Art.2043
(Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.
Art.2044
(Leggittima
difesa).Non č responsabile chi cagiona il danno per
leggittima difesa di sč o di altri.
Art.2045
(Stato
di necessitą). Quando chi ha compiuto il fatto dannoso
vi č stato costretto dalla necessitą di salvare se o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, e il pericolo non č stato volontariamente da
lui causato nč era altrimenti evitabile, al danneggiato
č dovuta un'indennitą, la cui misura č rimessa all'equo
apprezzamento del giudice.
Art.2050
(Responsabilitą per l'esercizio di attivitą pericolose).
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una
attivitą pericolosa, per sua natura o per la natura dei
mezzi adoperati, č tenuto al risarcimento se non prova
di avere adottato le misure idonee a evitare il danno.
Art.2052
(Danno
cagionato da animali).Il proprietario di un animale o
chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, č
responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che
fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito.
Art.2055
(Responsabilitą solidale).Se il fatto dannoso č
imputabile a pił persone, tutte sono obbligate in solido
al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il
danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella
misura determinata dalla gravitą della rispettiva colpa
e dell'entitą delle conseguenza che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
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