Riportiamo qui il testo
completo della legge 281 del 14 agosto 1991.
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 30 agosto 1991.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela
degli animali di affezione, condanna gli atti di
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il
loro abbandono, al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la
salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di
affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei
gatti mediante la limitazione della nascite
viene effettuato, tenuto conto del progresso
scientifico, presso i servizi veterinari delle
unità sanitarie locali. I proprietari o
detentori possono ricorrere a proprie spese agli
ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle societa' protettrici degli
animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o
comunque ricoverati presso le strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere
soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non
possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente
tatuati, sono restituiti al proprietario o al
detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche'
i cani presso le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non
reclamati entro il termine di sessanta giorni
possono essere ceduti a privati che diano
garanzie di buon trattamento o ad associazioni
protezioniste, previo trattamento profilattico
contro la rabbia, l'echinococcosi e altre
malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del
regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici
veterinari soltanto se gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che
vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono
sterilizzati dall'autorità sanitaria competente
per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi
soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste
possono, d'intesa con le unità sanitarie locali,
avere in gestione le colonie di gatti che vivono
in libertà, assicurandone la cura della salute e
le condizioni di soppravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste
possono gestire le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario
dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria
locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4 possono tenere in custodia a pagamento cani di
proprietà e garantiscono il servizio di pronto
soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'istituzione
dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità
sanitarie locali nonche' le modalità per
l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio
al proprietario o al detentore della sigla di
riconoscimento del cane, da imprimersi mediante
tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con
propria legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i
criteri per il risanamento dei canili comunali e
la costruzione dei rifugi per i cani. Tali
strutture devono garantire buone condizioni di
vita per i cani e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e sono sottoposte al
controllo sanitario dei servizi veterinari delle
unita' sanitarie locali. La legge regionale
determina altresi' i criteri e le modalità per
il riparto tra i comuni dei contributi per la
realizzazione degli interventi di loro
competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le associazioni animaliste,
protezioniste e venatorie, che operano in ambito
regionale, un programma di prevenzione al
randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede
interventi riguardanti:
a. iniziative di informazione da svolgere anche
in ambito scolastico al fine di conseguire un
corretto rapporto di rispetto della vita animale
e la difesa del suo habitat;
b. corsi di aggiornamento o formazione per il
personale delle regioni, degli enti locali e
delle unità sanitarie locali addetto ai servizi
di cui alla presente legge nonche' per le
guardie zoofile volontarie che collaborano con
le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico
le regioni indennizzano gli imprenditori
agricoli per le perdite di capi di bestiame
causate da cani randagi o inselvatichiti,
accertate dal servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di
competenza regionale, le regioni possono
destinare una somma non superiore al 25 per
cento dei fondi assegnati alla regione dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 8,
comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla
regione agli enti locali a titolo di contributo
per la realizzazione degli interventi di loro
competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione ai principi contenuti nella
presente legge e adottano un programma regionale
per la prevenzione del randagismo, nel rispetto
dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità
montane provvedono al risanamento dei canili
comunali esistenti e costruiscono rifugi per i
cani nel rispetto dei criteri stabiliti con
legge regionale e avvalendosi dei contributi
destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari
delle unità sanitarie locali si attengono, nel
trattamento degli animali, alle disposizioni di
cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi
altro animale custodito nella propria abitazione
e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a
lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3,
e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire
centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane
all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3,
omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine
di sperimentazione, in violazione delle leggi
vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di
cui al primo comma dell'articolo 727 del codice
penale e' elevata nel minimo a lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della
presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al
pagamento di un'imposta comunale annuale di lire
venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato
all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei
ciechi e alla custodia degli edifici rurali e
del gregge;
b. i cani appartenenti ad individui di passaggio
nel comune, la cui permanenza non si protragga
oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in
altri comuni;
c. i cani lattanti per il periodo di tempo
strettamente necessario all'allattamento e non
mai superiore ai due mesi;
d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a
quelli di pubblica sicurezza;
e. i cani ricoverati in strutture gestiti da
enti o associazioni protezioniste senza fini di
lucro;
f. i cani appartenenti a categorie sociali
eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132,
133, 134 e 135 del testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni
disposizione incompatibile o in contrasto con la
presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della
legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e'
istituito presso il Ministero della sanità un
fondo per l'attuazione della presente legge, la
cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo
per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal
1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano le
disponibilità del fondo di cui al comma 1. I
criteri per la ripartizione sono determinati con
decreto del Ministro della sanità adottato di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regione e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge,
pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2
miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il
1993, si fa fronte mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
NOTE
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operativo il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.2:
- Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di
polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n.
320/1954, sono cosi' formulati:
"Art. 86 - I cani ed i gatti che hanno morsicato
persone o animali, ogni qualvolta sia possibile
catturarli, devono essere isolati e tenuti in
osservazione per dieci giorni nei canili
comunali. L'osservazione a domicilio può essere
autorizzata su richiesta del possessore soltanto
se non risultano circostanze epizoologicamente
rilevanti ed in tale caso l'interessato deve
dichiarare di assumersi la responsabilità della
custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza
da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento
devono essere sottoposti i cani e i gatti che,
pure non avendo morsicato, presentano
manifestazioni riferibili all'infezione rabbica,
nonche' in sede opportuna, gli altri mammiferi
che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini
della diagnosi anche questi animali non devono
essere uccisi se il loro mantenimento in vita
può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli
animali non devono essere sottoposti a
trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina
l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione,
l'animale muoia o venga ucciso prima che il
veterinario abbia potuto formulare la diagnosi,
si procede agli accertamenti diagnostici di
laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti
per rabbia, i quali devono essere distrutti ai
sensi dell'art. 10, lettera e), del presente
regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve
essere disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro
animale riconosciuto rabbico o fuggito o rimasto
ignoto devono, di regola, essere subito
soppressi con provvedimento del sindaco
sempreche' non debbano prima sottostare al
periodo di osservazione di dieci giorni per
avere, a loro volta, morsicato persone o
animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale,
anziché essere abbattuto, può essere mantenuto
sotto sequestro, a spese del possessore stesso,
nel canile municipale o in altro locale
stabilito dall'autorità comunale dove non possa
nuocere per un periodo di mesi sei sotto
vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono
sottostare i cani e i gatti contaminati o
sospetti di essere stati contaminati da altro
animale riconosciuto rabbico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti
di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli
dieci giorni se durante questo periodo l'animale
morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a
vaccinazione antirabbica post-contagio da
iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite
alla testa e non oltre sette giorni negli altri
casi dal sofferto contagio, il predetto periodo
di osservazione può essere ridotto a mesi tre o
anche mesi due se l'animale si trova nel periodo
di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico
post-contagio l'animale deve essere ricoverato
nel canile municipale o presso istituti
universitari o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere
spostati, con le norme degli articoli 14 e 15
del presente regolamento, durante il periodo di
osservazione, soltanto entro sette giorni dalla
sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il
cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso,
si procede in conformità di quanto previsto dai
commi quinto, sesto e settimo del precedente
articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione rabbica
assuma preoccupante diffusione il prefetto può
ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei
cani ed agli agenti della forza pubblica di
procedere, ove non sia possibile la cattura,
all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed
adottare qualunque altro provvedimento
eccezionale atto ad estinguere l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede
alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R.
n. 320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli istituti
universitari, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche
dei laboratori provinciali di igiene e di
profilassi e i direttori di qualsiasi
laboratorio batteriologico che dagli
accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano
l'esistenza di malattie infettive e diffusive,
di cui all'art. 1, devono senza ritardo
informare il veterinario provinciale e il
veterinario del comune da cui proviene il
materiale esaminato, rimettendo loro copia del
reperto".
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del
codice penale, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque
incrudelisce verso animali o senza necessità li
sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero
li adopera in lavori ai quali non siano adatti
per malattia o per età, e' punito con l'ammenda
da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo
fine scientifico o didattico, in un luogo
pubblico o aperto o esposto al pubblico,
sottopone animali vivi a esperimenti tali da
destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono
adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i
quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo
articolo, se il colpevole e' un conducente di
animali la condanna importa la sospensione
dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di
un contravventore abituale o professionale".
Nota all'art.8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n.
400/1988 (disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome)
-
1. E' istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e
raccordo, in relazione degli indirizzi di
politica generale suscettibili di incidere nelle
materie di competenza regionale, esclusi gli
indirizzi generali relativi alla politica
estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale,
alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed
in ogni altra circostanza in cui il Presidente
lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle
richieste dei presidenti delle regioni e delle
province autonome. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri presiede la Conferenza, salvo
delega al Ministro per gli affari regionali, o
se tale incarico non e' attribuito, ad altro
Ministro. La Conferenza e' composta dai
presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province
autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri invita alle riunioni della Conferenza i
Ministri interessati agli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di
personale delle regioni o delle province
autonome, il cui trattamento economico resta a
carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La conferenza viene consultata:
a. sulle linee generali dell'attività normativa
che interessa direttamente le regioni e sulla
determinazione degli obiettivi di programmazione
economica nazionale e della politica finanziaria
e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni
previste in base al comma 7 del presente
articolo;
b. sui criteri generali relativi all'esercizio
delle funzioni statali di indirizzo e di
coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato,
le regioni, le province autonome e gli enti
infraregionali, nonche' sugli indirizzi
regionali relativi alla elaborazione ed
attuazione degli atti comunitari che riguardano
le competenze regionali;
c. sugli altri argomenti per i quali il
Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga
opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o
il Ministro appositamente delegato, riferisce
periodicamente alla commissione parlamentare per
le questioni regionali sulle attività della
conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali che deve
esprimerlo entro sessanta giorni dalla
richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere il riordino ed
alla eventuale soppressione degli altri
organismi a composizione mista Stato-regioni
previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla
Conferenza le attribuzioni delle commissioni,
con esclusione di quelle che operano sulla base
di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la
pronuncia di pareri nelle questioni di carattere
generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome,
determinando le modalità per l'acquisizione di
tali pareri, per la cui formazione possono
votare solo i presidenti delle regioni e delle
province autonome".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.60):
Presentato dall'on. Fiandrotti ed altri il 2
luglio 1987.
Assegnato alla XIII commissione
(Agricoltura); in sede referente, il 26 novembre
1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e
XII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione
(Affari sociali), in sede referente, il 13
dicembre 1988, con pareri delle commissioni I,V,
VI e XIII.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in
sede legislativa, il 9 luglio 1991.
Esaminato dalla XII commissione, in sede
legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in
un testo unificato con numeri 784 (Tagliabue ed
altri) e 2796 (Procacci ed altri).
Senato della Repubblica (atto n.2928):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio),
in sede deliberante, il 24 luglio 1991, con
pareri delle commissioni, 1a, 2a, 5a, 6a, 12a e
della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione e approvato
il 1' agosto 1991. |