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LEGGI SULLA VIVISEZIONE
Legge
12 giugno 1931, n.924
(pubblicata nella G.U. n.180, 6/8/31). Modificazione
delle disposizioni che disciplinano la materia della
vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo
(mammiferi ed uccelli).
Legge
1° maggio 1941, n.615
Modificazione alla legge 12/6/31 n.924, sulla
vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo (pubbliata
nella G.U. n.163 del 12/7/1941.
Articolo 1
La
vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali
vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), sono
vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il
progresso della biologia e della medicina sperimentale e
si eseguono nei laboratori sotto la diretta
responsabilità dei rispettivi direttori.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
quello per l'educazione nazionale, può essere consentito
che gli esperimenti di cui al precedente comma siano
eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi
dagli studi e dai laboratori scentifici del regno. Nel
decreto deve essere indicato il sanitario responsabile
degli esperimenti.
Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a
semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in
caso di inderogabile necessità, quando cioè, non sia
possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.
La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente
vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per
esperimenti di ricerca scentifica e non sia
assolutamente possibile avvalersi di animali di altra
specie. I direttori degli istituti e dei laboratori, nei
quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti
a farne apposita e separata menzione nel modulo di cui
al successivo art.4, motivando le ragioni per le quali
la scelta del cane o del gatto è stata considerata
indispensabile.
La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere
eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia,
in medicina veterinaria, con il consenso della direzione
e sotto la responsabilità dei direttori degli istituti e
laboratori scentifici.
Solo nei casi di eccezionale riconosciuta importanza il
ministro dell'interno, d'intesa col Ministro per
l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la
vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche
a chi non sia munito dei titoli suindicati.
Articolo 2
La
vivisezione può essere eseguita solo previa anestesia
generale o locale che abbia efficacia durante tutta la
durata dell'operazione, fatta eccezione dei casi in cui
l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto coi fini
dell'esperimento.
Ove si presuma che il dolore debba persisitere dopo
cessata l'azione dell'anestetico e non risulti la
necessità, ai fini dell'esperimento eseguito, di
conservare ulteriormente in vita l'animale, questo deve
essere ucciso prima che termini l'effetto
dell'anestesia.
E' vietato di servirsi, per ulteriori esperimenti,
dell'animale già sottoposto a vivisezione, salvo i casi
di assoluta necessità scentifica.
Articolo 3
Gli
animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro
esperimento, devono essere mantenuti in buone condizioni
di stabulazione, ed i cani devono essere custoditi in
locali così collocati da non recare disturbo ai
ricoverati negli ospedali e case di cura, agli studiosi
nei laboratori scentifici, od al pubblico in genere.
Articolo 4
E'
fatto obbligo ai direttori degli istituti e dei
lavoratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli
animali, di tenere apposito registro, nel quale devono
essere riportati i dati relativi agli esperimenti
eseguitiin conformità del modulo annesso allapresente
legge. Tali dati con l'ubicazione e il nome dei singoli
istituti e laboratori, saranno trasmessi dai direttori,
alla fine dell'anno accademico, con il lubretto delle
lezioni, ai rettori delle università i quali avranno
cura di farli recapitare ai ministri per l'interno e per
l'educazione nazionale.
I direttori di istituti e laboratori, indipendenti dalle
università e dove si eseguono esperimenti sugli animali,
dovranno, alla fine di ogni anno, trasmettere i moduli,
con i dati richiesti, ai prefetti delle rispettive
province, i quali ne cureranno la trasmissione
aisuddetti ministri.
Le disposizioni del primo e del terzo comma si applicano
anche ai sanitari responsabili, nel caso previsto
dall'art.1, comma secondo.
Articolo 5
Ai
fini dell'osservanza della presente legge, la vigilanza
sugli istituti, sui laboratori e sugli altri locali dove
si eseguono esperimenti sugli animali, è affidata
all'autorità sanitaria provinciale, che si avvale
dell'opera delle guardie zoofile di cui all'art.7 della
legge 11 aprile 1939-XVI, n.612, che siano laureati in
medicina e chirurgia o in medicina veterinaria, dette
guardie operano seconod le direttive e sotto la
vigilanza del medico provinciale, al quale riferiscono
direttamente; con aposito verbale per i provvedimenti
del caso.
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