Venerdì 30 Luglio
2010 11:44
Le
nuove regole per la
sicurezza stradale
si applicheranno
solo dall'esodo per
il week end di
Ferragosto. E' stata
pubblicata in
Gazzetta Ufficiale
on line con la
data del 29 luglio
(Suppl. ord.
n°171) la
riforma del codice
di sicurezza della
strada approvata due
giorni fa alla
Camera. L'entrata in
vigore del
provvedimento, dopo
la vacatio legis di
15 giorni, scatterà
dal prossimo 13
agosto. Riportiamo,
per la parte di
interesse, l'art. 31
che nella versione
definitivamente in
vigore risulta
essere:
Art.
31.
(Modifiche agli
articoli 177 e 189
del decreto
legislativo n. 285
del 1992, in materia
di mezzi di soccorso
per animali e di
incidenti con danni
ad animali)
1. Al
comma 1
dell'articolo 177
del decreto
legislativo n. 285
del 1992, dopo il
secondo periodo sono
aggiunti i
seguenti: «L'uso
dei predetti
dispositivi e'
altresi'
consentito ai
conducenti delle
autoambulanze, dei
mezzi di soccorso
anche per il
recupero degli
animali o di
vigilanza zoofila,
nell'espletamento
dei servizi urgenti
di istituto,
individuati con
decreto del
Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti.
Con il medesimo
decreto sono
disciplinate le
condizioni alle
quali il trasporto
di un animale in
gravi condizioni di
salute puo'
essere considerato
in stato di
necessita', anche se
effettuato da
privati, nonche' la
documentazione che
deve essere esibita,
eventualmente
successivamente
all'atto di
controllo da parte
delle autorita'
di polizia
stradale di cui
all'articolo 12,
comma 1».
2.
All'articolo 189 del
decreto legislativo
n. 285 del 1992
e' aggiunto, in
fine, il seguente
comma: «9-bis.
L'utente della
strada, in caso
di incidente
comunque
ricollegabile al suo
comportamento, da
cui derivi danno a
uno o piu' animali
d'affezione, da
reddito o protetti,
ha l'obbligo di
fermarsi e di porre
in atto ogni misura
idonea ad
assicurare un
tempestivo
intervento di
soccorso agli
animali che
abbiano subito il
danno.
Chiunque non
ottempera agli
obblighi di cui al
periodo precedente
e' punito con la
sanzione
amministrativa del
pagamento di una
somma da euro 389 a
euro 1.559. Le
persone coinvolte in
un incidente con
danno a uno o piu'
animali d'affezione,
da reddito o
protetti devono
porre in atto ogni
misura idonea ad
assicurare un
tempestivo
intervento di
soccorso. Chiunque
non ottempera
all'obbligo di
cui al periodo
precedente e'
soggetto alla
sanzione
amministrativa del
pagamento di una
somma da euro 78 a
euro 311».