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Commentario sulla giurisprudenza sulla tutela
degli animali |
(dal Codice dell’Ambiente,
sezione animali, a cura di M. Santoloci e M. Pani,
quinta edizione
1994, Casa Editrice La Tribuna- Piacenza, pag. 469 e
segg.)
Saevitia in bruta est
tirocinium crudelitatis in homines ( motto dei Romani:
La crudeltà sugli animali è un allenamento per la
crudeltà sulle persone).
Le radici della legislazione, o meglio dei canoni
giuridici a tutela degli animali trovano profonde radici
in questo principio, sulla base del quale già
nell’antichità veniva censurato e condannato l’incrudelimento
ed il maltrattamento gratuito degli animali stessi.
Argomentando, in un concetto assai lungimirante ed
acuto, che la crudeltà non ha confini: possono essere
diversi l’oggetto e la distinzione, ma l’animo portato
verso forme di crudeltà è per natura perverso. Ed il
maltrattare gli animali fu allora indice di animo
negativo; e di una negatività che, indirizzandosi verso
esseri pur sempre viventi, è pericolosamente vicino al
confine verso i propri simili.
Socrate chiese, nell’ “agorà”,
una pesante pena per un giovane che si era divertito ad
accecare una rondine, affermando che costui non sarebbe
mai stato un buon cittadino ateniese, perché chi
dimostra istinti crudeli verso creature più deboli
manca potenzialmente delle capacità di convivenza e di
rispetto civile anche con i propri simili.
La Legge 22 novembre 1993, n. 473 ha tracciato una nuova
stesura dell’art. 727 del Codice Penale (Maltrattamento
di animali), che rappresenta la norma-cardine del
nostro ordinamento giuridico nella materia in esame.
Detta nuova formulazione è articolata in diversi punti
di principio riguardanti casi concreti.
Il primo comma riguarda il
criterio generale di maltrattamento degli animali in
senso trasversale; è un concetto –contenitore nel quale
rientrano tutti i casi generici che non possono invece
essere ricompresi nelle specificazioni previste dai
commi successivi. La formulazione è senz’altro più
approfondita rispetto al testo precedente, perché non si
limita ad una enunciazione generica, ma crea un criterio
di rapporto e confronto tra i comportamenti attuati e la
natura e caratteristiche etologiche degli animali; il
che equivale a dire che ogni specie animale va
considerata in modo selettivo e particolare rispetto
all’atto aggressivo posto in essere, il quale atto dovrà
essere valutato in relazione alle conseguenze prodotte
su quel particolare tipo di animale e non in linea
generale e teorica.
Si valorizza quindi il concetto della soglia-dolore, che
andremo più avanti ad esporre.
Oltre il divieto di incrudelimento gratuito e di strazio
o sevizie, si prevede espressamente l’impossibilità di
utilizzare gli animali in giochi-spettacoli-lavori che
non si presentino idonei alla caratteristica di razza e
struttura dell’animale. E tale inciso consentirà
indubbie azioni nel campo delle feste, giochi,
spettacoli ed uso lavorativo degli animali.
E’ previsto poi, e questa è una novità assoluta, che
anche la detenzione non idonea, perché incompatibile con
la natura dell’animale, genera
una forma di maltrattamento censurabile in sede penale (
ad esempio tenere un animale legato ad una catena troppo
corta che non gli permette di muoversi molto. Minimo
deve essere di 5 metri e messa ad un cavo scorrevole,
dimodoché l’animali abbia idoneo spazio per muoversi a
piacimento).
Detto principio fornisce dunque utili strumenti per
tutti i casi di reclusione degli animali, ivi inclusi
quelli di allevamento, dei circhi, industriali e ludici.
Ora si dovrà dunque tener conto della natura e quindi in
definitiva delle caratteristiche etologiche dell’animale
che può soffrire in determinate condizioni di
chiusura-costrizione fisica e di movimento.
E’ infine punito
anche l’abbandono di animali
domestici o ad essi equiparabili. Il secondo
comma dell’art. 727 prevede un’aggravante specifica
rispetto ai casi del primo comma, nel caso in cui i
fatti siano attuati con mezzi particolarmente dolorosi
ma, soprattutto, questo secondo comma delinea e
circoscrive con estrema esattezza alcuni settori entro i
quali i maltrattamenti sono da considerarsi soggetti a
maggiore rischio di essere considerati più gravi: il
traffico, il commercio, il trasporto, l’allevamento, la
mattazione, gli spettacoli. Dunque la norma fa in tal
senso un salto di qualità rispetto alla formulazione
precedente del tutto generica, perché investe in linea
diretta questi settori importanti e dunque si evolve da
norma genericamente ed asetticamente omnicomprensiva (e
dunque riduttiva) a norma che intende disciplinare anche
i livelli di maltrattamento più significativi e
sistematici, andando quindi ad incidere su problematiche
di più ampio respiro. Si pensi, ad esempio, ai gravi
maltrattamenti causati dai trasporti in carri bestiame
fermi a volte per giorni e giorni nelle anse delle
stazioni con gli animali che soffrono per il caldo, la
sete ed il sovraffollamento. Oggi questa norma consente
di intervenire senza equivoci.
La morte dell’animale è prevista
peraltro come ulteriore fatto che aggrava la pena. Il
secondo comma in questione ed il terzo, ben sapendo di
rivolgersi a settori industriali-commerciali, non
casualmente prevedono in tali casi la pubblicazione
della sentenza sulla stampa e nel caso di recidiva
prevede l’interdizione dall’esercizio delle relative
attività, essendo queste forme ulteriori mezzi
deterrenti. Il quarto comma affronta invece iltema dei
giochi, spettacoli e manifestazioni che comportano
strazio o sevizie di animali e punisce sia chi organizza
dette attività sia chi vi partecipa, con conseguenze
gravi in ordine alla licenza per le attività connesse (
sospensione e, in caso di morte dell'animale o recidiva,
l’interdizione). Un’aggravante specifica è prevista dal
quinto comma ove (e non è caso poco frequente) queste
attività trovano substrato nel mondo delle scommesse
clandestine. (…)
Un’ importantissima sentenza
della Corte di Cassazione ( Cass. Pen. Sez. III, ud. 14
marzo 1990, est. Postiglione). Con tale pronuncia la
Suprema Corte innova profondamente, rivoluzionandola
alla radice, la linea di interpretazione dell’art.727
cod.pen. e, avallando il concetto appena sostenuto,
sancisce che detta norma deve essere intesa come diretta
alla tutela dell’animale in quanto tale e cioè essere
vivente. Vediamo le relative massime tratte da questa
sentenza: “ In via di principio il reato di cui all’art.
727 cod.pen., in considerazione del tenore letterale
della norma ( maltrattamento) e del contenuto di essa
(ove si parla non solo di sevizie , ma anche di
sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in
quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità
psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del
dolore, ove essi superino una soglia di normale
tollerabilità. La tutela penale è dunque rivolta agli
animali in considerazione della loro natura. Le utilità
morali e materiali che essi procurano all’uomo devono
essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e
biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale,
nella sua specificità, è portatore”. Ancora: “ Non sono
punibili ex art.727 cod.pen. soltanto quei comportamenti
che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza
verso gli animali, ( come suggerisce la parola
“incrudelire”) o che destino ripugnanza , ma anche
quelle condotte ingiustificate che incidono sulla
sensibilità dell’animale, producendo un dolore, pur se
tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di
infierire sugli animali , ma siano determinate da
condizioni oggettive di abbandono o di incuria”.
La sentenza riportata costituisce una novità assoluta
nel campo dell’interpretazione della struttura
compositiva e delle finalità dell’art.727 cod.pen. e
rappresenta una netta evoluzione di rotta della
giurisprudenza al riguardo. Successivamente sono state
pubblicate sentenze similari da parte della Cassazione.
Si richiama peraltro l’attenzione sulla vecchia, ma pur
sempre in vigore norma di cui all’art. 1 L. 12 giugno
1913, n.611 e, specialmente sulla recente L.14 agosto
1991, n. 281 ( Legge quadro
sulla protezione degli animali domestici nonché sulla
prevenzione del randagismo).
A chi rivolgersi per denunciare
casi di maltrattamento, sevizie, abbandono di animali.
Quando si assiste a questi casi, ci si può rivolgere a
qualunque organo di Polizia Giudiziaria, per far cessare
il fatto.
La Polizia Giudiziaria è
rappresentata da: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia
di Finanza, Corpo Forestale, Polizia Stradale, Vigili
Urbani, Polizia Venatoria ed ogni altro organo di
Polizia. Sono Polizia Giudiziaria anche i guardia-parco
e le guardie particolari giurate. I reati in materia
animalista sono, al pari dei reati di ogni altra natura,
di competenza di ogni organo di polizia giudiziaria,
senza alcuna distinzione selettiva. Tutta la Polizia
Giudiziaria è obbligata ad intervenire per far cessare
il reato e ad inviare, entro 48 ore, alla magistratura
notizia di ogni reato del quale venga a conoscenza,
impedendo nel contempo che il reato stesso venga portato
ad ulteriori conseguenze, ricercandone i colpevoli ed
assicurando le fonti di prova.
Non esiste dunque alcuna distinzione selettiva di
competenza che faccia sì, ad esempio, (come qualcuno
vorrebbe sostenere) che i reati in materia ambientale
siano “di competenza” del Corpo Forestale o della
Polizia Venatoria ed i reati in materia ambientalista
delle guardie dell’Enpa o di altri organi specifici. In
altre parole, se ci si rivolge, per far cessare e
denunciare casi di maltrattamenti e sevizie di animali,
a qualunque organo di Polizia Giudiziaria, siano essi
Carabinieri, Vigili Urbani, Guardia di Finanza, Corpo
Forestale o altri, e costoro si rifiutano di intervenire
adducendo che non è affar loro, comporta il reato di
omissione di atti di ufficio (art.328 Codice Penale) e
di omissione di rapporto (art.361 Codice Penale). Queste
omissioni possono essere denunciate al Procuratore della
Repubblica presso la Pretura del posto. Nei confronti
dei pubblici ufficiali che compiono le suddette
omissioni, si può fare inoltre azione civile per danni.
C’è, a proposito di quanto sopra detto, una pronuncia
specifica della Suprema Corte : “L’art. 55 c.p.c.
consente di ritenere che i reati in materia ambientale
sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria,
senza distinzione di competenze selettive o esclusive
per settori, anche se in punto di fatto esistono delle
specializzazioni. Naturalmente la Polizia Giudiziaria
potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di
“ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne consegue
deve considerarsi atto della stessa Polizia Giudiziaria
(…)”. ( Cassazione Penale , sez. III, 27 settembre 1991,
n.1782, rel. Postiglione, pres. Gambino). E dunque
possiamo in modo oggi rafforzato continuare a sostenere
che il rifiuto all’intervento da parte di un qualsiasi
organo di Polizia Giudiziaria ( Carabinieri, Polizia di
Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Vigili
Urbani ed altri) per accertare e reprimere un reato in
tema ambientale, asserendo ad esempio che non rientra
nella propria competenza, integra il reato di omissione
di atti di ufficio (art.328 c.p.) e di omissione di
denuncia di reato (art. 361 c.p.). Identico discorso
vale per il maltrattamento di animali. Come già detto
sopra, queste omissioni possono essere denunciate al
Procuratore della Repubblica del posto presso la
Pretura. E’ consigliabile in caso di denuncia, la
presenza testimoniale di più persone che confermino di
essere state presenti al rifiuto dell’intervento. In
caso di rifiuto documentalmente accertato , allegare i
documenti stessi.
La denuncia è un atto con il quale un privato porta a
conoscenza della Polizia Giudiziaria o direttamente
della Magistratura un illecito penale. Non esiste una
forma prefissata per la denuncia; basta un foglio di
carta semplice inviato alla Polizia Giudiziaria o al
Procuratore della Repubblica o meglio a tutti e due. Si
può presentare denuncia anche sottoscrivendo un verbale
presso un organo di polizia giudiziaria o addirittura
oralmente o per via telefonica in casi di urgenza. Il
contenuto della denuncia va ricollegato all’esposizione
dei fatti in modo lineara e chiaro. Non necessariamente
la denuncia deve essere rivolta contro persone
specifiche o deve recare il tipo di reato che si presume
sia stato commesso. Si può anche inviare una denuncia
contro ignoti. Quando non si è certi della violazione
posta in essere, si potrà inviare una segnalazione a
dette autorità semplicemente illustrando i fatti e
chiedendo una verifica della legalità della situazione
prospettata.
L’importante è scrivere o riferire sempre la verità con
precisione ed attenendosi rigidamente ai fatti oggettivi
senza sfumature polemiche o commenti personali o
passionali. Conseguentemente, quando ci si trova di
fronte ad un maltrattamento e/o uccisione di animale che
possa rientrare nelle ipotesi di reato sopra citate (
art. 727 Cod. Pen.-art. 70 T.U.L.P.S.- art. 1 Legge n.
611/1913), o si ha certa notizia di tale fatto, ci si
può rivolgere oralmente, di persona, per telefono, o per
iscritto ad un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria,
chiedendone l’intervento o si può presentare
successivamente dettagliata denuncia ad un organo di
Polizia Giudiziaria presso la Pretura.
Alleghiamo alcuni schemi di
denuncia di massima, regolandosi nelle espressioni e
descrizioni, secondo i casi.
Maltrattamento o uccisione gratuita o abbandono di
animali ( ricordiamo che è reato anche tenere legato un
animale con catena troppo corta dimodo ché non possa
fare molti movimenti).
L’esposto ideale, in questi
casi, è quello immediato, reso oralmente (magari per via
telefonica o di persona) al più vicino organo di Polizia
Giudiziaria ( come già detto, tutti gli organi di
Polizia Giudiziaria sono competenti ad intervenire
istituzionalmente). Se non si ha questa possibilità,
redigere una segnalazione strutturata sul modello
seguente:
Al Signor Procuratore della
Repubblica presso la Pretura Circondariale di………………..
e per conoscenza
al Comando Stazione Carabinieri
di…… oppure
al Comando Vigili Urbani di……….
oppure
al Comando Stazione Forestale
di……..
Il sottoscritto…………(generalità
e domicilio) espone quanto segue.
Il giorno…….in località…….del
Comune di………ha notato (esposizione dettagliata dei fatti
cui si è assistito; fornire inoltre ogni elemento utile
per la identificazione dei responsabili; targhe di
autoveicoli, riconoscimento personale, descrizione
somatica, etc…).
Trattasi di maltrattamento ( o
uccisione o abbandono) di un animale che ha provocato
grave strazio all’animale medesimo (eventualmente
aggiungere se i fatti sono ancora in atto).
Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di
cui all’art.727 c.p. il quale, in quanto illecito
penale, rientra nella competenza generica di ogni organo
di polizia giudiziaria e di codesta Procura.
In questo contesto si
indirizza il presente esposto alla S.V. fidando che
vorrà ritenere il caso di Sua competenza ed affinché i
responsabili possano essere perseguiti penalmente anche
sulla scorta della sentenza della Suprema Corte: Cass.
Pen., sez. III, ud. 14 marzo 1990, est. Postiglione (
eventualmente aggiungere se i fatti ancora sono in atto:
si avanza cortese istanza affinché gli organi in
indirizzo si attivino per impedire che il reato sopra
descritto possa essere portato ad ulteriori
conseguenze).
Si ringrazia.
Data e firma…
Denuncia per accecamento di
uccelli.
L’esposto ideale, anche in
questi casi, è quello immediato reso oralmente.
Se non si ha questa possibilità,
redigere una segnalazione strutturata sul modello
seguente.
Al Signor Procuratore della
Repubblica presso la Pretura Circondariale di………..
e per conoscenza
al Comando Stazione Carabinieri
di ………..
oppure
al Comando Vigili Urbani di………
oppure
al Comando Stazione Forestale
di………
Il sottoscritto…(generalità e
domicilio) espone quanto segue.
Il giorno…in località…del Comune
di…ha notato (descrivere dettagliatamente il luogo e le
persone trovate in possesso degli uccelli accecati; se
si tratta di una fiera, indicare con esattezza il punto
ove si trovava la rivendita).
Trattasi di maltrattamento e sevizie di animali in
contrasto con il disposto dell’art. 1 L. 12 giugno 1913,
n. 611 ( che proibisce tali accecamenti) e più in
generale con il disposto dell’art. 727 c.p. ( vedere al
riguardo Cass. Pen. 26 aprile 1951, Maestri :
“L’accecamento di uccelli per la caccia è vietato senza
distinzione tra accecamento permanente o transitorio ,
anatomico o funzionale, congenito o acquisito”). Anche
la nuova legge in materia venatoria n. 157 del 1992
vieta nell’art. 21 comma 1 l’uso di richiami vivi
accecati prevedendo sanzione penale per la relativa
violazione.
I fatti esposti integrano ad avviso dello scrivente i
reati citati, i quali, in quanto illeciti penali,
rientrano nella competenza generica di ogni organo di
Polizia Giudiziaria e di codesta Procura.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla
S.V. fidando che vorrà ritenere il caso di Sua
competenza ed affinché i responsabili possano essere
perseguiti penalmente. Si avanza cortese istanza
affinché gli organi in indirizzo si attivino per
impedire che il reato sopra descritto possa essere
portato ad ulteriori conseguenze.
Si ringrazia.
Data e firma…
Fiere, spettacoli o
manifestazioni pubbliche con sevizie e maltrattamenti di
animali.
L’esposto ideale, in questi
casi, è quello immediato; reso oralmente (magari per via
telefonica o di persona) al più vicino organo di Polizia
Giudiziaria ( tutti gli organi di Polizia Giudiziaria
sono competenti per intervenire istituzionalmente). Se
non si ha questa possibilità, redigere una segnalazione
sul modello seguente.
Al Signor Procuratore della
Repubblica presso la Pretura Circondariale di ……….
e per conoscenza
al Comando Stazione Carabinieri
di………… oppure
al Comando Vigili Urbani di………….
oppure
al Comando Stazione Forestale
di……..
Il sorroscritto….(generalità e
domicilio) espone quanto segue.
Il giorno…..in località…..del
Comune di…….. si svolgerà ( oppure: si sta svolgendo;
oppure: si è svolta) una manifestazione (tipo fiera,
festa, etc…) nel corso della quale alcuni animali
….(descrivere dettagliatamente le sevizie ed i
maltrattamenti cui sono destinati o sono stati già fatti
oggetto gli animali).
Trattasi di maltrattamento e
sevizie ( o uccisione) gratuita di animali in luogo
pubblico che provocheranno ( oppure: hanno provocato)
grave strazio agli animali medesimi ( oppure: che sta
continuando a procurare strazio all’animale).
Si rileva che l’art. 727 c.p., l’art. 70 T.U. di P.S. e
l’art. 1 L. 12 giugno 1913, n. 611 proibiscono
spettacoli, trattenimenti e giochi pubblici che
comportino strazio e sevizie di animali, sanzionando
penalmente le relative violazioni.
Tale fatto integra ad avviso dello scrivente i reati
citati, i quali, in quanto illeciti penali, rientrano
nella competenza generica di ogno organo di Polizia
Giudiziaria e di codesta Procura.
In questo contesto si indirizza il presente esposto
alla S.V. fidando che vorrà ritenere il caso di Sua
competenza ed affinché i responsabili possano essere
perseguiti penalmente anche sulla scorta della sentenza
della Suprema Corte ( Cass. Pen., sez. III, ud. 14 marzo
1990, est. Postiglione). ( Eventualmente se i fatti
ancora sono in atto: si avanza cortese istanza
affinché gli organi in indirizzo si attivino per
impedire che il reato sopra descritto possa essere
portato ad ulteriori conseguenze; eventualmente se la
manifestazione è in programma, ma non ancora iniziata:
si avanza cortese istanza affinché gli organi in
indirizzo si attivino preventivamente per impedire che
tale manifestazione dai risvolti illeciti possa essere
attuata per ciò che concerne il punto degli animali).
Si rigrazia.
Data e firma.
Esposto per la violazione della
convenzione di Washington.
Al Corpo Forestale dello Stato
– Stazione di………
Comunico che il giorno….
Nelle vetrine ( o nei locali interni) della ditta….(
nome completo) situata in…..( indirizzo completo) ho
visto in vendita ( o esposti) i seguenti animali ( o
articoli o piante)…. ( numero e descrizione).
Da un mio preliminare
accertamento, ritengo ( oppure: sono certo) si tratti di
esemplari ( o pelli, o prodotti ecc.) della specie … che
per quanto mi è noto dovrebbe essere protetta dalla
CITES in Appendice I ( o in Appendice II).
Il proprietario dell’esercizio, interpellato, ha
dichiarato che…( oppure: non è stato opportuno chiedere
chiarimenti al proprietario per le seguenti ragioni…..)
( quest’ultima parte si può eventualmente omettere, se
il caso).
Vogliate cortesemente eseguire
accertamenti in merito.
Data e firma.
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